giovedì 21 giugno 2012

Equitalia deve risarcire il danno morale

Equitalia deve risarcire il danno morale, se il pignoramento è illegittimo
La Cassazione ha stabilito che il contribuente ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno morale, da parte di Equitalia, nell’ipotesi in cui abbia subito dalla stessa un pignoramento illegittimo. Gli ermellini della Suprema Corte di Cassazione ,terza sezione civile, con la recente sentenza n. 9445 dell’11 giugno 2012, accogliendo il ricorso di un avvocato sottoposto ad un pignoramento mobiliare illegittimo, presso il proprio studio legale (in quanto aveva vinto la causa contro il fisco), hanno così affermato il principio di diritto secondo cui, ove il concessionario non abbia preso atto dell’avvenuta estinzione del debito, come nel caso di specie, il ristoro del danno morale sofferto scatta in maniera automatica, poiché la condotta integra in astratto reato di omissione di atti d’ufficio, ex art. 328, secondo comma, cod. penale.
Nello specifico, l’evento dedotto a fondamento della domanda di risarcimento del danno morale, è “la mancata interruzione, da parte del Comune di Roma e del Concessionario del servizio di riscossione, della procedura volta al recupero del credito, dopo l’emanazione della sentenza che lo aveva disconosciuto“, nonostante la comunicazione della sentenza ai soggetti interessati, e in mancanza di risposta degli stessi alla richiesta di provvedere all’interruzione del procedimento. E’ proprio a fronte di un simile comportamento del Comune e del Concessionario, che si ipotizza la fattispecie di reato prevista dall’art. 328, secondo comma, cod. pen.
I giudici del Palazzaccio hanno , pertanto , accolto il ricorso del contribuente/danneggiato e hanno “cassato” con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Roma, sul presupposto che i giudici di merito avrebbero errato “nel non affrontare il profilo della sussistenza di un fatto di reato – nella fattispecie, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità o omissione di atti di ufficio – produttivo di danno morale, come sofferenza contingente, turbamento d’animo transeunte, ai sensi dell’art. 185 cod. pen.“.
In particolare, la Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso, sulla base del seguente principio giuridico: “…In tema di responsabilità civile e di richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, quando è prospettato un illecito astrattamente riconducibile a fattispecie penalmente rilevanti… per il quale la risarcibilità del danno non patrimoniale è espressamente prevista dalla legge… spetta al giudice accertare, incidenter tantum e secondo la legge penale, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, indipendentemente dalla norma penale cui l’attore riconduce la fattispecie“.
Sarebbe, dunque, spettato al giudice di merito verificare, anzitutto, l’astratta configurabilità di un reato, quindi, sulla base di tale accertamento, attribuire il diritto al risarcimento anche in assenza della violazione di un interesse tutelato dalla Costituzione.
Ciò sul presupposto- ha precisato la Suprema Corte – che l’accertamento del reato in astratto è “logicamente preliminare all’indagine sull’esistenza di un diritto leso di rilievo costituzionale (cui sia eventualmente ricollegabile il risarcimento del danno non patrimoniale, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata) potendo quest’ultimo venire in rilievo solo dopo l’esclusione della configurabilità di un reato; accertamenti, entrambi, preliminari alla indagine in ordine alla sussistenza in concreto (alla prova) del pregiudizio patito dal titolare dell’interesse tutelato“.
Dalla recente sentenza della Cassazione si evince, in sintesi, che quando il fisco commette un errore, ledendo un interesse costituzionalmente garantito, deve sempre risarcire il contribuente, indipendentemente dal reato. E in questo caso il danno all’immagine subito dal legale a causa dell’esecuzione avvenuta di fronte alla figlia e ai dipendenti è senza dubbio grave…..Danno che il Concessionario e il Comune in via solidale dovranno adesso risarcire!

fonte: statoquotidiano.it

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